Tribunale di Salerno del 2006 (04/07/2006)


La clausola dell'accordo di separazione che attribuisca ad un figlio la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine di assicurarne il mantenimento, in quanto inserita nel verbale d'udienza -redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa speciale dell'art. 126 c.p.c.-, assume comunque forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce perciò, in seguito all'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..

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