Tribunale di Roma del 2012 (22/06/2012)



I beni immobili acquistati in costanza di matrimonio rientrano nella comunione legale nonostante la dichiarazione fittizia di uno dei coniugi che nell’atto di compravendita dichiara l’intera titolarità dell’altro, laddove chi ha acquistato il cespite non dimostra che l’acquisto sia stato realmente effettuato con il prezzo ricavato dall’alienazione di altri beni personali: ne consegue la statuizione secondo cui l’immobile costituisce oggetto della comunione fra coniugi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Roma del 2012 (22/06/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti