Tribunale di Roma del 2009 (16/04/2009)



Il contratto di cessione di quote sociali è annullabile qualora vi sia stata da parte del cedente una specifica promessa circa la consistenza patrimoniale della società delle cui quote si tratta. Infatti, qualità della cosa è tutto ciò che ne possa consentire un migliore e più redditizio godimento ed è perciò perfettamente plausibile che la solidità della impresa sociale, riflettendosi sul valore e sulla redditività della quota, costituisca una qualità di tale quota.

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