Tribunale di Roma del 2005 (11/05/2005)


Nelle società per azioni, il recesso del socio si perfeziona col ricevimento da parte della società della relativa comunicazione.Nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio, muta la posizione del socio receduto, il quale diventa titolare del diritto potestativo, previsto dall'art. 2437 ter c.c., alla liquidazione delle azioni per cui ha esercitato il recesso.

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