Tribunale di Roma del 2005 (07/01/2005)


Nel caso in cui il socio amministratore di una società in nome collettivo divenga incapace, a causa di una malattia degenerativa, di provvedere al compimento degli atti necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa non è escluso che possa procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno. Resta comunque ferma la possibilità di nominare, ai sensi dell'art. 405 c.c., un amministratore di sostegno provvisorio, anche qualora si ritenga che l'adeguata tutela del soggetto bisognoso di protezione richieda successivamente la pronuncia di una sentenza di interdizione ovvero di un decreto che, nominato un amministratore di sostegno, estenda al beneficiario talune delle disposizioni dettate in tema di interdizione o di inabilitazione.

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