Tribunale di Roma del 2004 (12/11/2004)


Qualora il mutuatario abbia, al momento della stipula, simulatamene dichiarato di avere già ricevuto la somma oggetto del contratto, la prova della simulazione può essere fornita soltanto col giuramento o con la confessione, non con testimoni né con presunzioni, ostandovi il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.

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