Tribunale di Roma del 2002 (07/03/2002)


Il danno esistenziale non è che la sofferenza causata da una rinuncia, cioè un pregiudizio d'affezione, e quindi un danno morale. Questo tipo di danno, conseguenza della sofferenza morale, già oggi viene "messo in conto" e valutato al momento della liquidazione del danno morale. Se si ammettesse, accanto a quest'ultimo, la risarcibilità anche del danno esistenziale, delle due l'una: o si compie una duplicazione risarcitoria, liquidando due volte la "pecunia doloris" per le medesime privazioni; oppure, se si "scomputa", per così dire, il danno esistenziale da quello morale, quest'ultimo corre il rischio di divenire una entità sfuggente e difficilmente valutabile.Ai fini della risarcibilità del danno biologico "iure hereditatis", nel caso di sopravvivenza "quodam tempore" della vittima di sinistro stradale, occorre avere riguardo non alla durata della sopravvivenza, ma se la vittima, nel tempo intercorso tra le lesioni e la morte, abbia patito un danno biologico, abbia, cioè, avuto la possibilità di percepire se stessa e la propria esistenza irrimediabilmente vulnerate e compromesse. Se, infatti, l'essenza del danno biologico va ravvisata in una perdita di tipo esistenziale, cioè nella perduta possibilità, per la vittima, di godere delle ordinarie occupazioni cui attendeva prima del sinistro, tale danno non può essere ravvisato allorché l'infortunio sia stato di entità tale da sopprimere le facoltà neurosensoriali della vittima, sì da ridurla in uno stato vegetativo. (Nella fattispecie il giudice "de quo" ha escluso la risarcibilità del danno biologico agli eredi della vittima nonostante il decesso di quest'ultima fosse sopraggiunto 7 giorni dopo il sinistro, sul presupposto che in questo lasso di tempo la vittima fosse in stato di incoscienza in conseguenza delle devastanti lesioni toraco - addominali subite).

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