Tribunale di Roma del 2001 (18/09/2001)


Il recesso del committente nel contratto d'appalto può essere esercitato in qualsiasi momento rimborsando all'appaltatore le spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti. Tale recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad un inadempimento dell'appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell'art.1453 cod.civ., l'importanza e la gravità dell'inadempimento, dovendosi invece soltanto esaminare se l'atto o la condotta dell'appaltatore siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

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