Tribunale di Roma del 2001 (10/01/2001)


Per accertare l'estraneità di un atto rispetto all'oggetto sociale della società che lo compie ed opporla al terzo di mala fede, non si richiede un astratto giudizio di pertinenza del tipo di operazione rispetto alla formula statutaria, ma un giudizio concreto sul singolo atto, in riferimento all'oggetto effettivamente esercitato dalla società (nella specie è risultata estranea, rispetto all'oggetto sociale di un società immobiliare a responsabilità limitata totalitariamente posseduta da un coniuge, l'iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali a garanzia di un piano di consolidamento dei debiti e di rifinanziamento di un gruppo di società dominate dall'altro coniuge).

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