Tribunale di Roma del 1999 (22/03/1999)


Il provider che effettua il collegamento in rete non è tenuto ad accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito: tuttavia, sussiste la sua responsabilità per colpa se il contenuto delle dette comunicazioni da trasmettere appaia all'evidenza illecito; in questo caso, il provider, dando corso al collegamento concorre nel fatto illecito in quanto dà un apporto causale alla commissione dello stesso. Nella specie, il provider ha concorso nell'illecito consistente in un atto di concorrenza sleale per non aver rilevato, secondo l'ordinaria diligenza, l'uso di un noto acronimo da parte di un soggetto non autorizzato.

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