Tribunale di Roma del 1995 (17/06/1995)


Al fine della qualificazione e della determinazione della natura privilegiata del credito derivante da un mutuo agrario, assistito - ex art. 8 legge 5 luglio 1928, n. 1760 - da privilegio speciale e destinato alla realizzazione delle finalità previste dalla legge stessa, è irrilevante la destinazione che effettivamente il mutuatario abbia dato al finanziamento ricevuto e l' eventuale utilizzazione a scopi diversi da quelli agrari per i quali lo stesso era stato richiesto.

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