Tribunale di Roma del 1995 (04/10/1995)


Poiché l' associazione professionale si configura come una associazione, benché atipica, in cui lo scopo sociale è l' esercizio "collettivo" della professione, la sua natura è ben distinta da quella di una società, sia pure del tipo personale e non può dunque farsi, nello statuto, un rinvio recettizio alle norme del codice civile sulla società semplice; tale rinvio, infatti, snaturerebbe l'associazione e rischierebbe di violare il divieto di costituzione di società professionali.

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