Tribunale di Roma del 1994 (08/04/1994)


In ipotesi di risoluzione per inadempimento, al leasing c.d. di godimento (che si caratterizza per avere ad oggetto un bene la cui potenzialità economica corrisponde alla durata del contratto, di modo che i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento) è applicabile l' art. 1458 c.c., con conseguente irripetibilità delle prestazioni già eseguite; al leasing c.d. finanziario (che si caratterizza per avere ad oggetto un bene che conserva un valore intrinseco residuo alla scadenza del contratto, di modo che i canoni costituiscono non solo il corrispettivo del godimento, ma anche rate di prezzo in relazione alla futura vendita) è invece applicabile l' art. 1526 c.c., con conseguente obbligo di restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto all' equo compenso per l' utilizzazione della cosa e l' eventuale risarcimento del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Roma del 1994 (08/04/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti