Tribunale di Roma del 1988 (29/04/1988)


È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 97, 101 comma 2, 104 comma 1 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 comma 2 l. 13 aprile 1988 n. 117 e art. 131 ultimo comma c.p.c. che impone la compilazione del processo verbale dei provvedimenti collegiali, correlata alla possibilità della divulgazione delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione per il caso che il verbale sia acquisito nel giudizio di rivalsa, ponendosi in contrasto con il principio della segretezza della camera di consiglio dell'art. 276 comma 1 del codice di rito.

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