Tribunale di Roma del 1987 (27/06/1987)


Posto che la produzione di farmaci contenenti gammaglobuline va considerata pericolosa, non possono ritenersi liberati dalla responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2050 c.c., e vanno condannati in solido al risarcimento del danno, il produttore delle gammaglobuline, l'importatore e rivenditore e il produttore del farmaco che non abbiano eseguito sul prodotto tutti i necessari accertamenti effettuabili all'epoca della lavorazione di esso, ancorché non richiesti dalla legislazione sanitaria, idonei ad escludere l'esistenza di virus, in quanto non hanno fatto tutto quanto era possibile per accertare la mancanza di ogni sua pericolosità.

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