Tribunale di Roma del 1987 (09/10/1987)


L'amministratore di società di persone, come l' amministratore di società di capitali, risponde non solo per aver compiuto atti dannosi, ma anche per non averne impedito il compimento da parte di altri. L' esattezza e la veridicità del rendiconto di società di persone discendono dalla sua redazione secondo le norme dettate per il bilancio della società per azioni, mentre il termine per la sua presentazione, in difetto di previsione legislativa, deve ritenersi essere quello di cui all' art. 2364, cod. civ.. L' amministratore unico di società in nome collettivo revocato giudizialmente per giusta causa non può continuare a gestire la società ex art. 2257, primo comma, cod. civ.

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