Tribunale di Roma del 1964 (29/04/1964)


La simulazione può sussistere anche relativamente agli atti unilaterali non recettizi, in quanto per l'esistenza dell'accordo simulatorio occorre avere riguardo non tanto ai soggetti della dichiarazione di volontà, ma a tutti i parteci del rapporto che con il negozio deve regolarsi, e cioè ai soggetti nei confronti dei quali la dichiarazione spiega effetti, siano o meno compartecipi diretti dell'atto; pertanto è configurabile un accordo simulatorio fra usufruttuario e nudo proprietario in una dichiarazione di rinunzia all'usufrutto; trattandosi infatti di atto unilaterale non recettizio, perchè non diretto espressamente al nudo proprietario, la rinunzia tuttavia esplica i suoi effetti nei confronti di costui, controinteressato soggettivamente determinato, nei cui confronti, pur non attuandosi un trasferimento del diritto dell'usufruttuario, che invece si estingue, si verifica un ampliamento della sua sfera giuridica.

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