Tribunale di Rieti del 2006 numero 762 (29/12/2006)


Ai fini dell'annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, è necessario che il soggetto autore risulti assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, cosi da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimerebbero la pronuncia di interdizione. Si richiede, in definitiva, la ricorrenza non di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi tale incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

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