Tribunale di Rieti del 2006 (26/01/2006)


In tema di nomina di un amministratore di sostegno in relazione a soggetti che si trovino nell'impossibilità psichica o fisica di provvedere ai propri bisogni, sia pure temporaneamente, la cumulabilità in astratto delle funzioni procuratorie e di quelle di sostegno, trova appiglio indiretto normativo nel mancato richiamo nel corpo della novella apportata al codice civile dalla L. n. 6/2004, all'art. 1722, I comma, n.4 c.c., ove si correla automaticamente il venir meno del mandato alla pronuncia di interdizione o di inabilitazione del mandante, laddove invece nulla si dispone in ordine all'istituto dell'amministrazione di sostegno.

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