Tribunale di Reggio Emilia del 2015 (09/07/2015)



Non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dell’attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d’Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l’emanazione dell’atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale. Pertanto i costi assicurativi, se connessi all’erogazione del credito, possono rientrare nel calcolo del TAEG proprio perché il calcolo del TAEG, diversamente da quello del TEGM, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d’Italia.

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