Tribunale di Reggio Emilia del 2014 numero 307 (25/02/2014)



Il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente. Il trust è soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, ma piuttosto semplice rapporto tra soggetti. La notifica dell’atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso sono invalide, e la nullità è rilevabile d’ufficio, se eseguite nei confronti del trust, dovendo invece notifica e trascrizione di atti riguardanti i beni in trust essere eseguite nei confronti del trustee.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Reggio Emilia del 2014 numero 307 (25/02/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti