Tribunale di Reggio Emilia del 2006 (13/01/2006)


In virtù del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi ed in assenza di contraria disposizione di legge, l'art. 2500-ter c.c., che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anzichè all'unanimità, secondo quanto prevede l'art. 2252 c.c., è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Reggio Emilia del 2006 (13/01/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti