Tribunale di Reggio Emilia del 1988 (08/06/1988)


In relazione alle decisioni assunte nei procedimenti prefallimentari ed aventi per oggetto l'ordine di attività istruttorie o di archiviazione degli atti per inattività del ricorrente non sussiste l'obbligo della verbalizzazione dell'unanimità o del dissenso previsti dall'art. 1 l. 13 aprile 1988 n. 117.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Reggio Emilia del 1988 (08/06/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti