Tribunale di Reggio Emilia, sez. II del 2015 numero 964 (07/07/2015)



Pur se il codice civile non contiene una previsione generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo, ma solo specifiche disposizioni in cui è sanzionato l’abuso con riferimento all’esercizio di determinate posizioni soggettive (art. 833, art. 1438, art. 2598, art. 840, comma III, art. 844, comma I, art. 330, art. 1015, art. 2793 c.c.. Vi sono inoltre situazioni specificamente disciplinate che rappresentano indici normativi per dimostrare la sensibilità del diritto vigente al problema dell’abuso: art. 1447, art. 1448, art. 1328, art. 81, art. 1341 c.c.) da tali singole ipotesi può enuclearsi un principio generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo: si ha dunque abuso del diritto in tutti casi nei quali si verifica un’alterazione della funzione obbiettiva dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un’alterazione del fattore causale, o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui.

Gli elementi costitutivi dell’abuso sono tre: la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; l’esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico; la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare e il sacrificio cui è costretta la controparte.
L’operazione eseguita di cessione dell’intero patrimonio ad una società neocostituita con compagine sociale sostanzialmente identica, si spiega non già con la volontà di una trasformazione societaria , quanto piuttosto con la volontà di rendere la nuova società, in prosecuzione della precedente, impermeabile rispetto alla situazione debitoria pregressa. Trattasi quindi di un caso di abuso del diritto, tenuto conto del fatto che, in violazione del principio di buona fede, la cessione dell’azienda è stata effettuata per un fine diverso da quello tutelato dalla norma e quindi con violazione della causa concreta del negozio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Reggio Emilia, sez. II del 2015 numero 964 (07/07/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti