Tribunale di Piacenza del 2016 numero 140 (14/03/2016)



La cessione di azienda che costituisce l’attività esclusiva della società a responsabilità limitata a seguito di un’iniziativa autonoma dell’amministratore unico determina una sostanziale modifica dell’oggetto sociale che può essere assunta esclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da parte dell’assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all’art. 2479, comma II, n. 5, c.c., il tutto al di là da ogni indagine sull’elemento soggettivo del cessionario.

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