Tribunale di Pescara del 2009 (16/01/2009)




In tema di abuso di posizione di direzione contrattuale, il rapporto contrattuale di cui all'art. 2497 septies c.c. può assumere esterno rilievo giuridico nel caso di responsabilità civile per contrarietà a buona fede soltanto qualora le direttive della parte contrattuale forte - in quanto scorrettamente pregiudizievoli per la parte contrattuale subordinata - escono dagli altrimenti insindacabili confini dell'autonomia privata e della discrezionalità delle scelte societarie.

L'azione di responsabilità per la violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale nei confronti della società che esercita il potere di direzione e di coordinamento di altre società di capitali è proponibile anche da parte dell'ex socio, atteso che, ai fini della legittimazione attiva, ha rilievo decisivo la qualità di socio al momento della realizzazione del comportamento sanzionato e delle conseguenze patrimoniali dannose.

La legittimazione passiva all'azione di cui all'art. 2497 c.c. spetta direttamente alla società dominante, non trovando applicazione nel giudizio di cognizione il disposto del terzo comma dello stesso art. 2497 c.c., che prevede un onere di preventiva escussione del patrimonio della società sottoposta all'altrui abusivo esercizio di direzione unitaria.

La responsabilità in capo alla società dominante ha natura aquiliana e deriva dal fatto illecito del dannoso esercizio del potere contrattuale ai danni della società coordinata e gestita. Costituiscono indici rivelatori della illiceità della condotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c., la violazione dei principi di corretta gestionesocietaria e imprenditoriale, l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società ed il nesso di causalità.

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