Tribunale di Pescara del 2005 (27/06/2005)


In materia di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale ed in ragione delle norme di cui agli artt. 1223/2056 c.c. sulla causalità normativa, un evento dannoso può essere considerato dal punto di vista giuridico conseguenza diretta ed immediata di una data condotta illecita soltanto in presenza della duplice condizione che, nel caso concreto e ferme restando le altre condizioni, risulti che il primo non si sarebbe verificato, sul piano fenomenico, in assenza della seconda (criterio cd. della condicio sine qua non) ed inoltre che lo stesso evento dannoso non appaia, nel momento in cui si produce la condotta causante e secondo un giudizio di natura probabilistica fondato sul principio della c.d.regolarità causale, effetto eccezionale, atipico ed inverosimile della condotta medesima (criterio cd. della causalità efficiente).Pertanto in mancanza della seconda di dette condizioni l’evento dannoso- ancorché prodottosi in concreto per effetto di un dato comportamento- può essere imputato all’autore di quest’ultimo soltanto sul piano naturalistico ma non anche giuridico, restando così a carico del danneggiato le conseguenze dannose eccezionali ed indirette che abbiano trovato in quel comportamento una mera occasione di insorgenza (in applicazione di tali principi il Tribunale ha escluso che potesse imputarsi giuridicamente quale conseguenza diretta ed immediata a due notai ritenuti responsabili per omessa verifica, all’atto della stipula da parte dell’attrice di un contratto di compravendita immobiliare, delle visure catastali dell’immobile in cui risultava una trascrizione pregiudizievole per la attrice acquirente - una gravissima forma di danno psichico permanente [Disturbo Bipolare I con recupero interepisodico incompleto, presenza cronica di episodi maniacali con manifestazioni psicotiche ed episodi depressivi crescenti] che la esperita CTU medico-legale aveva ritenuto essere connesso sul piano scientifico al trauma emotivo subito dalla acquirente al momento della scoperta della trascrizione immobiliare di terzi sul bene da ella acquistato; il Tribunale ha invece ritenuto giuridicamente imputabile ai due notai il connesso danno morale subito dalla donna per la preoccupazione di perdere la proprietà del bene, in quanto danno costituente conseguenza prevedibile della negligente prestazione notarile).

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