Tribunale di Pesaro del 1986 (14/01/1986)
L'atto costitutivo di società avente ad oggetto attività strumentale a quella professionale non contrasta con la legge n. 1815 del 1939. Conseguentemente il notaio rogante non ha violato l'art. 28 della l. 16 febbraio 1913 n. 89.