Tribunale di Perugia del 1998 (15/10/1998)
La scuola di equitazione costituisce esercizio di attività pericolosa quando gli allievi sono principianti, a causa della loro inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale. Di conseguenza, il gestore di un maneggio risponde dell'operato dell'istruttore ai sensi dell'art. 2049 c.c., ove non dimostri che l'attività di quest'ultimo era del tutto svincolata dal proprio potere di controllo e quindi tale da porsi come un fatto illecito autonomo.