Tribunale di Perugia del 1994 (02/08/1994)


Nell'ipotesi in cui l'amministratore, oltre a tenere una contabilità semplificata e non veritiera dei reali movimenti contabili della società, impieghi i fondi sociali per scopi personali, si configura un inadempimento, che può costituire sia un giusta causa di revoca, sia un presupposto per l'esclusione del socio. Il principio generale, sancito all'art. 2257 c.c., contemplante l'amministrazione disgiuntiva trova nuova applicazione in caso di revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale. E' richiesto il consenso unanime dei soci per sostituire l'amministratore, nominato con il contratto sociale e successivamente revocato. Può integrare un vizio di rappresentanza della società, nei rapporti con i terzi, la illegittima nomina dell'amministratore, scelto per sostituire il precedente amministratore, revocato. Qualora una gestione negativa della società abbia determinato dei danni agli altri soci, la nomina illegittima dell'amministratore, scelto per sostituire il precedente amministratore revocato, può assumere rilievo ai fini del risarcimento; la nomina medesima, tuttavia, non impedisce di opporsi in sede sociale agli atti di amministrazione da lui compiuti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Perugia del 1994 (02/08/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti