Tribunale di Pavia del 1992 (18/06/1992)


Il socio receduto, che abbia interamente soddisfatto un'obbligazione sociale, è titolare di azione di rivalsa nei confronti della società e parimenti di diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri soci (nella specie, si è ritenuto che il socio non potesse fondare la propria pretesa restitutoria sull'esistenza di un indebito oggettivo, non avendo dimostrato che l'obbligazione adempiuta era sorta successivamente al recesso).

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