Tribunale di Pavia del 1991 (19/04/1991)


Costituisce giusta causa di recesso ex art. 2285 comma secondo cod. civ. il comportamento pervicacemente omissivo del coamministratore, pero` di fatto amministratore unico, consistente nella reiterata violazione dell' obbligo di presentare il rendiconto e di presentare le dichiarazioni fiscali di legge. Il recesso per giusta causa che produce i suoi effetti nel momento in cui la dichiarazione viene portata a conoscenza di tutti gli altri soci, puo` dunque essere esercitato in presenza di una reiterata violazione da parte del socio-amministratore dell' obbligo di rendere conto al socio recedente della gestione sociale e dell' andamento della societa`, traducendosi questa in violazione di doveri di fedelta`, lealta`, diligenza e correttezza.

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