Tribunale di Parma del 2014 (25/07/2013)
Nel contratto di mutuo laddove il contratto stipulato dalla banca con il cliente preveda che in caso di mancato pagamento della rata di mutuo la banca possa applicare gli interessi di mora e che gli stessi non si sostituiscano ma si sommino a quelli corrispettivi, ai fini del calcolo del TEGM, si dovrà tener conto anche degli interessi di mora. Ne consegue la possibilità che il contratto di mutuo si riveli usurario ab origine.