Tribunale di Parma del 2005 (06/12/2005)


Ai fini dell'accettazione tacita d'eredità non è sufficiente un qualsiasi atto che sulla base della sua specifica natura e della sua destinazione finalistica possa giustificare altre possibili interpretazioni rispetto a quella di assunzione della qualità di erede.+ Nella specie, falsificare la firma di traenza di alcuni assegni e altri comportamenti, come il ricovero di beni presso l’abitazione del de cuius, sono stati considerati attuativi di reati nonchè volti ad assicurare l'impunità e fornire mezzi per la latitanza dell'omicida.

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