Tribunale di Parma del 2004 numero 536 (02/04/2004)


Il Giudice Tutelare,Vista l'istanza presentata nell' interesse di ... relativa alla nomina di amministratore di sostegno;rilevato che la ricorrente, in sede di esame effettuato da questo giudice, ha evidenziato che l'intervento chirurgico che dovrà subire tra pochi giorni le impedirà la deambulazione per un lungo periodo di tempo;ritenute quindi sussistenti le condizioni di cui all' art. 404 c.c, per poter provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno e cioè, nel caso in esame, l' impossibilità temporanea per la Sig.ra ... di provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione fisica;vista la designazione dell'amministratore di sostegno fatta dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 408 c.c.;sentito il Pubblico ministero; visti gli art. 404 e segg. cod.civ.;NOMINAil Sig ... nato a ... domiciliato a ...via ... amministratore di sostegno della Sig.ra ... nata a ... residente a ... con le seguenti prescrizioni:1) L'incarico è a tempo indeterminato;2) L'amministratore di sostegno avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria di disposizione relativamente a tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della beneficiaria e fare quant'altro si renderà necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della beneficiaria;3) La beneficiaria conserva la facoltà di compiere gli atti sopra indicati senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno;4) L'amministratore di sostegno potrà utilizzare somme della beneficiaria per spese che non superino euro 4.000,00 mensili;5) L'amministratore di sostegno dovrà riferire ogni sei mesi al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria;6) L'amministratore di sostegno dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 375 e 376 del codice civile ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente la beneficiaria circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con la beneficiaria.

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