Tribunale di Parma del 1998 (30/09/1998)


In base al disposto dell'art. 41 comma 2 c.p., l'epatite virale cagionata dalla trasfusione di sangue infetto non è evento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la lesione cagionata da un incidente stradale e l'insorgere dell'epatite stessa. (Nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità dei sanitari che avevano effettuato la trasfusione, dal momento che all'epoca non esistevano ancora sistemi idonei ad individuare la presenza del virus dell'epatite virale di tipo non A non B, ora di tipo C).Il conducente di un'autovettura che per imprudenza abbia provocato un incidente stradale è responsabile di tutte le conseguenze dannose riportate dalla persona danneggiata, ivi compresa l'insorgenza di una epatite virale contratta a seguito della emotrasfusione effettuata nel corso di un intervento chirurgico conseguente alle lesioni riportate nell'incidente.Ricorrono gli estremi della "mala gestio" dell'ente assicuratore quando lo stesso abbia omesso di mettere a disposizione del danneggiato il massimale, benché non vi fossero elementi idonei a configurare un concorso di colpa dell'infortunato e nonostante le condizioni di salute di quest'ultimo apparissero gravi sin dall'inizio del contenzioso.

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