Tribunale di Palermo del 2011 (30/12/2011)


Le domande in tema di usucapione rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a "controversie in materia di diritti reali" quelle volte ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per possesso prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietà o di un diritto reale di godimento. Le azioni di usucapione, conseguentemente, sono soggette a mediazione obbligatoria. Al riguardo, non è condivisibile quell'impostazione per cui - poiché la mediazione in tema di usucapione non può avere il medesimo effetto della sentenza (posto che non sarebbe trascrivibile il negozio di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione) - allora un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 28/2010 dovrebbe portare ad escludere le controversie in materia di usucapione dalla mediazione obbligatoria. Il procedimento di mediazione, infatti, tende a fare trovare un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice e senza che necessariamente l'eventuale accordo sia trascrivibile.

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