Tribunale di Palermo del 2001 (12/06/2001)


Posto che: a) il dato relativo all'iscrizione ad un'associazione sindacale riguarda la sfera personale del lavoratore e non quella del sindacato; b) la mera circolazione del dato fra le persone che sono già a conoscenza dello stesso non comporta alcuna lesione giuridicamente apprezzabile, dev'essere rigettata, sia per carenza di legittimazione attiva, sia perché infondata nel merito, la domanda con cui un'associazione sindacale abbia chiesto il risarcimento del danno, lamentando l'illiceità del trattamento di dati sensibili effettuato da un datore di lavoro, cui si addebitava di aver inserito nei cedolini dello stipendio, consegnati in busta chiusa ai dipendenti iscritti a tale sodalizio, l'indicazione nominativa del sindacato al quale erano destinate le trattenute.

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