Tribunale di Palermo, Sez. III del 2015 numero 2747 (23/04/2015)



In caso di manufatto abusivo realizzato nel cortile comune dell’edificio, il responsabile dell’abuso deve risarcire della perdita di chance il condomino-promittente venditore della propria unità immobiliare laddove la vendita dell’immobile non sia andata a buon fine proprio per la presenza del manufatto realizzato senza titolo nello spazio condominiale, come conferma il promissario acquirente che preferisce rinunciare al trasferimento immobiliare sul rilievo che la diversità della planimetria dalle reali condizione dell’immobile gli avrebbe impedito di ottenere il mutuo dalla banca.

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