Tribunale di Padova del 1985 (09/08/1985)


Non è legittimo ed è colpevole il comportamento del medico che, per il solo fatto dell'allontanamento dall'ospedale di un paziente, il quale sceglie volontariamente di farsi dimettere, non adempie fino in fondo il suo dovere di informare e prescrivere, ritenendo interrotto il rapporto professionale; ciò è tanto più grave nel caso di interruzione di gravidanza di minore che, entrando in contatto con la struttura pubblica, unica autorizzata a tale tipo di intervento, doveva anche essere edotta in ordine ai sistemi anticoncezionali utili a impedire in futuro una nuova maternità non responsabile.L'insuccesso dell'intervento per interruzione della gravidanza, accompagnato dalla negligenza del medico nel prescrivere i controlli o nell'informare dell'esito la paziente, che lascia così proseguire la gestazione, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dai maggiori disagi affrontati per effetto della nascita avvenuta in un momento di difficoltà, nonché dagli ostacoli che i nuovi doveri verso il figlio abbiano portato alla realizzazione anche economica della coppia.Dell'illecito civile commesso da pubblico funzionario risponde l'ente cui è riferibile l'attività posta in essere, a prescindere dall'ente o p.a. nel quale il funzionario è inquadrato; pertanto, dell'illecito compiuto dal medico dipendente dall'università ma operante nell'ambito di una clinica ospedalizzata, risponde la USL cui tale ente fa capo, non invece l'università.Costituisce negligenza grave la condotta del sanitario che, avendo praticato intervento d'interruzione di gravidanza su una minorenne, abbia ritenuto risolto il rapporto professionale per il solo fatto dell'allontamento della paziente, contro il suo parere, dalla clinica, omettendo di prescrivere una visita di controllo intesa ad accertare l'esito dell'intervento in tempo utile per porre rimedio ad un eventuale insuccesso.

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