Tribunale di Orvieto del 2001 (22/02/2001)


L'azione di cui all'art. 2047, comma 2, c.c., non può essere proposta in difetto del previo esperimento dell'azione regolata dal 2047, comma 1, c.c., potendo il giudice prendere in considerazione la domanda volta ad ottenere la condanna dell'autore del danno, riconosciuto incapace, ad una equa indennità, solo se sia rimasta senza esito la domanda volta ad ottenere il risarcimento diretta nei confronti di chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace.In tema di imputabilità del fatto dannoso vige ed opera un sistema autonomo rispetto a quello fissato dal legislatore penale in tema di imputabilità del reato, con la conseguenza che ove non sussista la capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, non si può essere chiamati a rispondere delle conseguenze del fatto dannoso.

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