Tribunale di Napoli del 2016 (24/02/2016)



Al fine di salvaguardare l’esigenza della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale, la capitalizzazione degli strumenti finanziari partecipativi (id est la loro trasformazione, mediante conversione, in capitale di rischio), non può prescindere da una verifica della situazione patrimoniale esistente al momento della conversione e dall’accertamento delle perdite eventualmente maturate nel corso dell’esercizio e fino a tale data, effettuata sulla base di un bilancio infrannuale formato secondo le ordinarie regole del bilancio di esercizio.)

La riserva costituita a fronte dell’apporto di capitale di rischio per il tramite di strumenti finanziari partecipativi (c.d. Riserva apporti strumenti finanziari) è suscettibile di erosione totale a fronte di perdite subite dall’emittente. Pertanto, prima di procedere alla capitalizzazione degli strumenti finanziari partecipativi, detta riserva va assoggettata all’assorbimento delle perdite, secondo l’ordine inderogabile del progressivo grado di indisponibilità delle voci del patrimonio netto (per cui, a copertura delle perdite, dovranno essere utilizzate dapprima le riserve facoltative e quelle statutarie, poi le riserve legali ed infine il capitale sociale, dotato del maggior grado di indisponibilità).

Qualora la c.d. Riserva apporti strumenti finanziari risulti erosa dalle perdite maturate al momento dell’esercizio del diritto di conversione, tale diritto potrà essere esercitato soltanto per il minore importo risultante al netto delle perdite subite dall’emittente.

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