Tribunale di Napoli del 2011 (14/09/2011)



Il comma III dell’art. 2476, nel riconoscere a ciascun socio il diritto di chiedere che sia adottato, in caso di gravi irregolarità, il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori non può ritenersi sostitutivo della potestà di revoca della collettività dei soci. Deve escludersi, infatti, che il silenzio del legislatore possa interpretarsi come assoluta irrevocabilità volontaria degli amministratori. Il potere dei soci in assemblea di revocare gli amministratori deriva dalle norme sul mandato a cui il rapporto di amministrazione può essere ricondotto.

La tempestiva spedizione dell’avviso di convocazione stabilisce una presunzione iuris et de iure di conoscenza da parte del socio degli argomenti che saranno discussi dall’assemblea.

Essendo l’atto unilaterale di nomina in potere esclusivo della assemblea, per la valida instaurazione del rapporto organico di amministrazione fra la società e l’amministratore non è sufficiente la sola deliberazione di nomina, ma occorre anche la relativa accettazione, quale ulteriore atto unilaterale. L’accettazione si può realizzare mediante qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà di assumere la carica, ovvero può desumersi da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina stessa.

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