Tribunale di Napoli del 2011 (11/01/2011)



Il recesso è negozio unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dalla società. Da tale momento il socio perde il suo status e, di conseguenza, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, divenendo creditore della società per la liquidazione della quota.

Il socio receduto è legittimato ad impugnare la delibera assembleare che ha costituito il fondamento dell’esercizio del diritto di recesso.

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