Tribunale di Napoli del 2005 numero 4452 (21/04/2005)


In tema di pagamento dei debiti ereditari, la norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti e delle obbligazioni risarcitorie in ragione delle rispettive quote attive cui succedono e non solidalmente, deve essere interpretata nel senso che il coerede, convenuto per il pagamento di un debito ereditario, ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.

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