Tribunale di Napoli del 2000 (04/04/2000)


In caso di dichiarazione di fallimento l'azione di cui all'art. 2449, primo comma, c.c. non si trasferisce automaticamente in capo al curatore fallimentare anche se può, comunque, essere ricompresa nell'actio di cui all'art. 146 l.f., dal momento che il tipo di responsabilità dalla quale deriva ben può valere ad integrare i presupposti dell'azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2392; 2393 e 2394 c.c.. Nell'ipotesi in cui l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. viene proposta in danno degli amministratori essenzialmente in ragione della violazione del divieto di cui all'art. 2449 c.c. di compiere nuove operazioni dopo che si è verificato un fatto che ha determinato lo scioglimento della società, è inaccettabile la soluzione di identificare automaticamente il danno nella differenza fra il passivo e l'attivo del fallimento. Pertanto, qualora risulta difficile identificare e/o quantificare il pregiudizio sulla base della comparazione dei netti patrimoniali individuati nei diversi momenti dell'attività sociale vietata con detrazione del più lontano dal più vicino nel tempo, è preferibile far riferimento ad una valutazione equitativa.

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