Tribunale di Napoli del 1998 (17/04/1998)


Ciascun socio di società di persone, anche quando non rivesta la qualifica di legale rappresentante, non già uti singulus, ma uti socius, è legittimato ad agire in nome proprio e nell'interesse sostanziale della società al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale leso dagli atti di mala gestio del socio amministratore. Può essere devoluta al giudizio arbitrale la controversia tra il socio amministratore ed i soci per i danni direttamente ed immediatamente cagionati a questi ultimi dall'amministratore. La responsabilità degli amministratori di società di persone è soggetta al termine di prescrizione di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., applicandosi per altro anche alle società personali la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, cod. civ.

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