Tribunale di Napoli del 1998 (15/04/1998)


In una società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323, secondo comma, c.c., nel prevedere la nomina, in via provvisoria, di un amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente che un socio accomandante possa esercitare funzioni di rappresentanza della società.

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