Tribunale di Napoli del 1996 (14/03/1996)


La lite inerente alla revoca dell'amministratore di società di persone non può validamente costituire oggetto di clausola compromissoria poiché i diritti azionati con la richiesta di revoca per giusta causa sono indisponibili e, quindi, incompromettibili. In forza del rinvio operato dall'art. 2315, codice civile, è applicabile anche alla società in accomandita semplice il disposto dell'art. 2259, codice civile, il quale prevede la revocabilità dell'amministratore in via giudiziaria per giusta causa. La revoca dell'amministratore di società di persone può operarsi in via di urgenza non essendo applicabile alle società personali lo speciale procedimento ex art. 2409, codice civile. Integra giusta causa di revoca dell'amministratore di società personale ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell'amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Anche nelle società di persone, per applicazione analogica dell'art. 2395, codice civile, è ammissibile una azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore per i danni che quest'ultimo ha provocato al patrimonio del socio in via diretta ed immediata. In difetto di quest'ultimo presupposto, il socio, privo del potere di rappresentanza processuale della società, non è legittimato ad esperire, neppure in via surrogatoria per la inerzia dell'assemblea, l'azione risarcitoria per i danni arrecati dall'amministratore al patrimonio sociale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Napoli del 1996 (14/03/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti