Tribunale di Napoli del 1996 (01/07/1996)


La delibera del consiglio di amministrazione di una società, relativa alla stipula di un contratto, è annullabile, ricorrendo le condizioni di cui all' art. 2391 cod.civ., qualora alla stessa abbia partecipato un consigliere in conflitto di interessi con la società, mentre il contratto concluso in esecuzione della delibera stessa non è annullabile ex art. 1394 cod.civ.

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